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, 27 Aprile 2025
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Regolamento commissionidi certificazione conciliazione arbitrato. Regolamento modalità di formazione elenco esperti crisi d'impresa DL 118-2021 Informazioni Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali Trasmissione modulo dimissioni on-line Link utili Amministrazione trasparenza Elenco domicili digitali degli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro riservato alle pubbliche amministrazioni |
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Norme attuative del Regolamento per la Formazione Continua della professione di Consulente del Lavoro. Premessa
1. Le presenti norme attuative fanno riferimento al “Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua” approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 24 luglio 2009 e le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate. 2. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva di integrare o modificare periodicamente le presenti norme attuative alla luce dell’applicazione pratica delle stesse e delle eventuali modifiche ed integrazioni al “Regolamento recante disposizioni sulla formazione continua”. 3. Gli allegati formano parte integrante delle presenti norme attuative del “Regolamento recante disposizioni sulla formazione continua”. 4. Tutti i termini previsti nelle presenti norme attuative sono perentori . 5. Per Consiglio provinciale si intende quello a cui il consulente del lavoro risulta iscritto. Art. 1 Obbligo formativo 1. Sono soggetti all’obbligo della formazione continua tutti i Consulenti del Lavoro, salvo quelli esonerati ai sensi dell'art. 10 del regolamento. 2. L’anno formativo coincide con quello civile con decorrenza dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il periodo di valutazione della formazione continua è biennale. 3. Per i Consulenti del Lavoro neoiscritti l’obbligo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’albo, ed i crediti sono conseguentemente riproporzionati. 4. La formazione viene riconosciuta attraverso il sistema dei crediti. 5. E' obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti formativi, di cui 6 (sei) nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico. 6. E' obbligatorio conseguire nell'anno formativo almeno 16 (sedici) crediti. Art. 2 Programma Formativo 1. Le materie oggetto della formazione continua sono quelle indicate nell’art. 2 del Regolamento: Art. 3 Eventi formativi 1. Il Consulente del Lavoro sceglie liberamente, all’interno del proprio programma formativo, l’evento al quale partecipare. 2. Sono considerati eventi formativi: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e masters universitari, i corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all’art. 8 del Regolamento. 3. Gli eventi formativi possono essere organizzati: • dai Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento; • da soggetti terzi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento; • da soggetti diversi dai precedenti e ritenuti idonei alla formazione professionale da parte del Consulente del Lavoro per i quali, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del Regolamento, dovrà essere richiesta al Consiglio provinciale di appartenenza la conformità ai criteri di valutazione di cui all’art. 8 del Regolamento. La richiesta di conformità dovrà essere inviata entro 30 giorni dal termine dell’evento. 4. Gli eventi formativi possono essere organizzati e svolgersi con una delle modalità contemplate nell’art. 8 del Regolamento: metodo frontale e videoconferenza. La scelta della modalità più consona deve tener conto della platea dei soggetti destinatari nonché dell’ampiezza tematica delle materie oggetto di trattazione. 5. L’utilizzo della tecnologia e-learning di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento deve svolgersi secondo quanto previsto con determina del Consiglio Nazionale. Art. 4 Attività formative 1. Sono considerate attività formative quelle indicate all’art. 5 del Regolamento. Art. 5 Attribuzione crediti e modalità certificative 1. I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi e/o con lo svolgimento delle attività formative previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento. 2. Per la partecipazione agli eventi formativi e/o per lo svolgimento delle attività formative il Consiglio provinciale riconoscerà crediti formativi nelle misure seguenti: - per gli eventi formativi l’unità di riferimento è l’ora: ad 1 (una) ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (un) credito. Gli eventi formativi sono infrazionabili; - per le attività formative l’attribuzione dei crediti avverrà in base all’attività svolta, nel modo che segue:
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