Ordine dei Consulenti del Lavoro
Modalità attuattive Regolamento
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CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Norme attuative del Regolamento per la Formazione Continua
della professione di Consulente del Lavoro.

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Art. 6 Procedura di accreditamento degli eventi formativi
1. Gli eventi formativi organizzati dai Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro, o in collaborazione con gli stessi, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento, sono accreditati di diritto.
2. Gli eventi formativi organizzati da soggetti terzi di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento devono essere accreditati dai Consigli provinciali su richiesta dell’interessato nel modo che segue:
• il soggetto terzo organizzatore dell’evento formativo deve fare richiesta preventiva di accreditamento al Consiglio provinciale territorialmente competente, allegando alla domanda (Allegato I) il programma dell’evento, affinché il Consiglio possa valutarne la conformità ai criteri di valutazione di cui all'art. 8 del Regolamento. Il Consiglio provinciale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento.
3. Il Consiglio provinciale, anche successivamente all’evento e nelle forme che riterrà più opportune, si riserva di controllare e verificare la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori. La non corrispondenza dell’evento effettivamente realizzato ai requisiti indicati nella domanda di accreditamento costituisce motivo di revoca o riduzione dei crediti formativi.
4. Gli eventi formativi ritenuti idonei alla propria formazione professionale di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) del Regolamento sono accreditati dai rispettivi Consigli provinciali su richiesta dell’interessato nel modo che segue: a) il Consulente del Lavoro interessato dovrà richiedere, entro trenta giorni successivi al termine dell’evento, un giudizio di conformità dell’evento scelto ai criteri di valutazione di cui all’art. 8 del Regolamento, tramite domanda (Allegato II) corredata della documentazione necessaria da presentare al Consiglio provinciale di appartenenza;
b) decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta senza che il Consiglio provinciale abbia inviato alcuna comunicazione
all’interessato, la stessa si intende accolta;
c) le richieste presentate oltre il termine di cui alla lettera a) non verranno prese in considerazione dal Consiglio provinciale.

Art. 7 Verifica evento formativo
1. Il Consiglio provinciale, nel corso dell’esame dell'accreditamento, può riservarsi di richiedere agli organizzatori dell’evento formativo di cui al comma 2 del precedente art. 6, ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile. Ove i chiarimenti non siano forniti e l’eventuale documentazione integrativa non sia depositata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il Consiglio non procede all’accreditamento.

Art. 8 Esoneri e impedimenti
1. Il Consulente del lavoro che abbia compiuto 70 (settanta) anni è esonerato dall’obbligo della formazione continua qualora ne faccia esplicita
richiesta (Allegato III) al Consiglio Provinciale.
2. Il Consulente del Lavoro che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l’attività
professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall’obbligo formativo (Allegato IV) al Consiglio Provinciale . In caso di accoglimento
dell’istanza l’esonero decorre dalla data di presentazione dell’istanza stessa.
3. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile il Consiglio Provinciale, su richiesta dell’iscritto (Allegato V), riproporziona i crediti
da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla dichiarazione da presentarsi entro il mese di febbraio
successivo al termine del biennio di cui al comma 1 del successivo art. 9.
4. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati su richiesta dell’iscritto (Allegato V), considerando quale intervallo di
impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell’anno di età del bambino.
Inoltre, nel caso di comprovata impossibilità della madre,(anche non Consulente del lavoro,) ad adempiere alle incombenze familiari, l’iscritto,
nello stesso periodo di cui sopra, potrà richiedere (Allegato V) al Consiglio provinciale di rideterminare i crediti per il biennio di riferimento.
5. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati su richiesta dell’iscritto (Allegato V) per il periodo di un
anno dal relativo provvedimento giudiziale.
6. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato (Allegato V), può esonerarlo in tutto o in parte dall’obbligo formativo nei seguenti casi: a) assistenza alle persone di cui alla legge 104/92, la cui richiesta deve essere presentata al Consiglio provinciale competente entro 30 giorni dal fatto impeditivo; b) Nei documentati casi di temporaneo impedimento e /o forza maggiore,(come ad esempio meramente indicativo e non esaustivo, assistenza continua per malattia ad un familiare). In questi casi la richiesta deve essere presentata al Consiglio provinciale entro il mese di febbraio successivo al termine del biennio di cui al comma 1 del successivo art. 9.

Art. 9 Adempimenti degli iscritti e verifiche dei Consigli
1. Il Consulente del Lavoro, entro il mese di febbraio successivo alla fine del periodo di formazione biennale, deve presentare al Consiglio provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione (Allegato VI) che attesti la formazione professionale svolta in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalle presenti norme attuative.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà recare l’elencazione delle attività formative svolte, l’elencazione degli eventi formativi cui il Consulente del Lavoro ha partecipato nonché, per ogni attività ed evento, il numero dei crediti conseguiti in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 5 delle presenti norme attuative.
3. Il Consiglio provinciale, entro i 6 (sei) mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, effettuerà verifiche a campione provvedendo ad accertare la veridicità della dichiarazione medesima. Per tale verifica, il Consiglio provinciale potrà richiedere all’interessato l’esibizione della documentazione comprovante il programma formativo svolto al fine di valutarne la conformità al Regolamento. Il Consulente del Lavoro, durante i suddetti 6 (sei) mesi, sarà tenuto a conservare la documentazione comprovante lo svolgimento del programma formativo svolto e dichiarato.

Art. 10 Coordinamento tra Consigli Provinciali e Consiglio Nazionale
1. I Consigli provinciali, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. i) della Legge n. 12/1979, predispongono, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il programma formativo di massima che intendono realizzare per l’anno successivo in conformità a quanto previsto dal Regolamento, e lo trasmettono al Consiglio Nazionale entro il 15 (quindici) dicembre seguente. Il predetto programma potrà essere concordato e predisposto anche in collaborazione con altri Consigli provinciali siti nella stessa Regione e/o Consigli limitrofi.
2. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e) della Legge n. 12/1979, coordina e promuove l’attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese all’aggiornamento, miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti; assicura inoltre la più ampia diffusione delle proposte formative predisposte dai Consigli provinciali.

Art. 11 Sanzioni
1. In conformità al Titolo IV "sanzioni disciplinari" della legge 11 gennaio 1979 n. 12, il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal presente regolamento determina l’applicazione della sanzione della censura.
2. In caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 11, comma 1, il Consiglio provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni; in caso di inottemperanza alla diffida si applica il comma 1 del presente articolo.
3. Il ricorso avverso l'irrogazione della sanzione è disciplinato dalla legge 12/1979 nonché dal vigente Regolamento della Trattazione dei Ricorsi approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.

Art. 12 Decorrenza

Il regolamento per la formazione continua della professione di Consulente del Lavoro entra in vigore e produce gli effetti decorsi 15 (quindici)
giorni dall’approvazione e pubblicazione delle presenti norme attuative nel sito ufficiale di categoria.
Sono fatti salvi tutti i diritti acquisiti durante la vigenza del precedente regolamento.

Art. 13 Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione, il periodo di valutazione dell’obbligo formativo è triennale, con decorrenza dal 1°gennaio 2008 e termina il 31 dicembre 2010. Nel suddetto triennio ogni Consulente del Lavoro deve conseguire almeno 75 (settantacinque) crediti di cui 3 (tre) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua inizia a decorrere dal 01-01-2011 (primo gennaio duemilaundici).
3. I Consulenti del Lavoro che hanno inviato al proprio Consiglio provinciale, entro il mese di febbraio 2009, la dichiarazione di “non esercitare l’attività professionale” e che intendono essere dispensati dall’obbligo formativo, anche per gli anni 2010 e seguenti, devono presentare entro il 31/12/2009 istanza di esonero (Allegato VII) ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Regolamento.
Allegati : I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII.
n.2 Determine

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DETERMINA DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO “LINEE GUIDA – MODALITÀ E-LEARNING”


1. La piattaforma e-learning deve consentire di valutare la qualità di un intervento formativo in termini di “efficacia formativa”, misurando risultati dell’apprendimento e la capacità di rispondere agli obiettivi proposti. A tale scopo la piattaforma e-learning deve fornire strumenti per
test ed esercitazioni on-line.
2. Ad ogni ora di lezione, seguita attraverso la metodologia e-learning, è attribuito n. 1 credito, fermo restando l’infrazionabilità dell’evento.
3. Ciascuna ora di lezione viene suddivisa in almeno quattro parti, c.d. “moduli”. Ciascun modulo può avere una diversa durata.
4. Alla fine di ciascun modulo è prevista una domanda di verifica intermedia dopo la quale il Consulente del lavoro potrà accedere al modulo
successivo. Poiché il credito formativo non dipende dall’esito positivo di tali domande di verifica intermedia, il Consulente del lavoro avrà
accesso al modulo successivo sia che risponda correttamente sia che risponda in modo errato.
5. La domanda di verifica intermedia rimane visualizzata finché il Consulente del lavoro non risponde.
6. Al termine dell'ora di lezione è obbligatorio un test di verifica finale contenente almeno 10 (dieci) domande: se il Consulenti del lavoro
risponde correttamente ad almeno il 60 (sessanta) per cento delle domande proposte ottiene il credito; in caso contrario, il Consulenti del lavoro
può rivedere la lezione rispondendo nuovamente alle domande intermedie e al test finale.
7. Nel caso il Consulente del lavoro maturi il credito formativo, la piattaforma dovrà erogare automaticamente l'attestato personalizzato in
formato PDF con il quale si certifica che è stata seguita tutta l'ora di lezione e che è stato superato il test di verifica finale.
8. La piattaforma e-learning scelta dal Consulente del Lavoro come metodologia per la propria formazione professionale dovrà, a pena di non
accreditamento dell’evento formativo da parte del Consiglio provinciale di appartenenza, avere le seguenti caratteristiche:
-perseguire gli obiettivi delineati nel precedente comma 1;
-avere ad oggetto le materie inerenti la professione di Consulente del Lavoro indicate nell’art. 2 del regolamento.
9. L’accreditamento della formazione svolta attraverso la metodologia e-learning avverrà esclusivamente secondo la procedura prevista all’art.
7 comma 1 lett. b) del Regolamento.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DETERMINA DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO “DISCIPLINA DEGLI EVENTI FORMATIVI”


1. I Consigli provinciali valuteranno le richieste di accreditamento alla luce dell’art. 8 del Regolamento, verificando la conformità del
programma formativo oggetto dell’evento da accreditare ai seguenti criteri: a) le materie devono essere quelle inerenti la professione di Consulente del Lavoro indicate nell’art. 2 del Regolamento; b) l’evento formativo da accreditare
-deve rientrare in una delle tipologie elencate nell’art. 4 del Regolamento;
-deve prevedere una durata congrua alle tematiche oggetto di trattazione;
-la modalità di svolgimento deve essere compresa in una delle tipologie indicate nell’art. 8 del Regolamento;
-deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
c) I Consigli provinciali, se riscontrano la conformità del programma formativo ai criteri sopra indicati, devono rilasciare l'accreditamento all'evento formativo; nei casi contrari, respingono le richieste di accreditamento con espressa scritta motivazione; d) Il ricorso avverso il provvedimento di mancato accreditamento è disciplinato dalla legge 12/1979 nonché dal vigente regolamento della trattazione dei ricorsi approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.
2. I soggetti organizzatori di eventi formativi dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: a) rilevare, in ingresso ed in uscita, le presenze dei Consulenti del Lavoro ed, in particolare, registrare l’ora di entrata e di uscita dei
singoli partecipanti; b) rilasciare, entro 30 giorni dal termine dell’evento, l’attestato di partecipazione all’evento formativo (Allegato VIII); c) l’attestazione di cui al punto precedente dovrà essere debitamente sottoscritta da un responsabile dell’organizzazione e dovrà indicare luogo, data e durata dell’evento, soggetto organizzatore dell’evento, Consiglio provinciale accreditante, argomento e numero dei crediti attribuiti.
3. In luogo del rilascio di un attestato di partecipazione per ogni evento formativo, è data facoltà ai Consigli provinciali di registrare con modalità diverse, anche informatiche, i crediti maturati dai propri iscritti.
Nessuna attestazione/certificazione verrà rilasciata al Consulente del Lavoro nel caso in cui egli non sia stato presente per l’intera durata dell’evento.
5. Gli eventi formativi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 7, comma 1, del Regolamento sono da ritenersi validi per tutti i Consulenti del Lavoro, ancorché tenutosi in provincia diversa da quella di iscrizione all’Ordine o nel territorio dell’Unione Europea.
6. Non sarà riconosciuta la validità degli eventi formativi per l’esercizio della professione nei casi di accertate violazioni alle disposizioni del Regolamento della formazione continua obbligatoria del Consulente del Lavoro e/o delle relative Modalità Attuative.
7. L'esame delle richieste di accreditamento nonché l'attività di controllo, verifica e rilevazione delle presenze, di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono svolte dai Consigli Provinciali in modo gratuito.

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