Ordine dei Consulenti del Lavoro
formato pdf
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

CODICE DEONTOLOGICO

Approvato con delibera n. 209 del 3 ottobre 2008
(in vigore dal 2 dicembre 2008)

1 2 3 4

Titolo III
RAPPORTI ESTERNI

Art. 12 (Rapporti con altri professionisti)
1. E’ fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l’attività.
Art. 13 (Concorrenza sleale)
1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del presente Codice.
2. I seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del comma precedente:
a) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
b) il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista;
c) l’uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista;
d) la distrazione da parte del Consulente chiamato a sostituire temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o impossibilitato di clienti di quest’ultimo;
e) l’esercizio dell’attività con titolo professionale o formativo non conseguito;
f) l’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione;
g) il vanto di rapporti di parentela o familiarità con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nelle sua attività professionale.
Art. 14 (Titolo professionale)
1. L’esercizio dell’attività professionale deve avvenire con l’espressa indicazione del titolo di Consulente del lavoro.
2. Costituisce comportamento rilevante ai sensi degli artt. 2, 4 e 9 l’uso di titoli professionali e formativi non conseguiti.
Art. 15 (Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo
impedimento)

1. Il Consulente chiamato dall’Ordine ovvero dalla famiglia a sostituire un collega deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente è tenuto ad accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento.
2. Il sostituto deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
3. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti, anche in parte, dal sostituto, può essere richiesto parere all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.
4. Il primo comma si applica anche in caso di sospensione o impedimento temporaneo di un collega. In tali casi, il sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire lo studio rispettandone i connotati strutturali ed organizzativi dando comunicazione circa i termini della
sostituzione agli Ordini di appartenenza.
Art. 16 (Rapporti con l’Ordine)
1. Il Consulente è tenuto a collaborare con l’Ordine per l’espletamento delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell’abusivismo professionale.
Art. 17 (Cariche istituzionali)
1. Coloro che rivestono cariche elettive presso Istituzioni o Enti previsti dall’ordinamento di categoria devono adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività e imparzialità.
2. I soggetti di cui al primo comma devono curare le modalità con cui svolgono il mandato al fine di non conseguire, per effetto di esse, utilità di qualsiasi natura.
Art. 18 (Partecipazione a compagini societarie)
1. Il Consulente che rivesta la carica di amministratore di società commerciali che hanno come oggetto sociale l’erogazione di servizi nel settore di attività di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 12/1979 è tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell’osservanza delle disposizioni del presente Codice.
2. Ove la società di cui al comma precedente ponga in essere atti e/o comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del presente Codice, il Consulente che la amministra è ritenuto responsabile degli stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in concreto attribuite ad altro amministratore.
3. In ogni caso, egli è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del presente Codice, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.
4. E’ altresì considerato responsabile il Consulente che sia socio di una società di cui al primo comma che abbia autorizzato tali comportamenti ai sensi dell’art. 2364, comma 1, nr. 5) c.d. ovvero sia titolare di diritti particolari in materia ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia concorso alla decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c.

Titolo IV
RAPPORTI INTERNI

Art. 19 (Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti)
1. Il Consulente è tenuto a prestare in modo disinteressato quanto necessario per lo svolgimento della pratica professionale, con particolare cura per l’insegnamento delle regole deontologiche.
2. Il Consulente deve improntare il rapporto con il Praticante alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione alle modalità di espletamento della pratica. E’ opportuno che il rapporto sia definito per iscritto.
3. Il Consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose. E’ opportuno che il Consulente instauri per iscritto i suoi rapporti di collaborazione.
4. E’ opportuno che il Consulente definisca una indennità per il Praticante tenuto conto del contributo reso dallo stesso nell’attività professionale dello studio.
Art. 20 (Responsabilità a seguito del praticantato)
1. Il Consulente è tenuto, dopo la sua iscrizione all’albo, ad eliminare o attenuare le conseguenze di condotte dallo stesso poste in essere durante il praticantato in difformità da quanto previsto nel presente Codice.


... precedente
Via Panciatichi 11 Pistoia - Tel. 0573 367010 - Fax 0573 367010 - C/F 80011750470 - info@consulentidellavoropt.it - privacy policy -
Dichiarazione accessibilità
web design - hosting - software