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Venerdì, 25 Aprile 2025
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CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO
CODICE DEONTOLOGICO Approvato con delibera n. 209 del 3 ottobre 2008
(in vigore dal 2 dicembre 2008) Titolo VI
Art. 33 (Potestà disciplinare)POTESTA’ DISCIPLINARE 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta all’Ordine territoriale la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo successivo. 2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazioni delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione. 3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice. Art. 34 (Volontarietà della condotta) 1. La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria, anche se omissiva, violazione dei doveri di cui al presente Codice. 2. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica. Titolo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 35 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei doveri generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di applicazione. Art. 36 (Entrata in vigore) 1. Le presenti norme entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua adozione da parte del Consiglio nazionale. 2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.it entro e non oltre il giorno successivo a quello della loro adozione ai sensi del comma precedente. 3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore se risultano più favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione disciplinare sia stata irrogata con decisione del Consiglio nazionale passata in giudicato. |