Ordine dei Consulenti del Lavoro
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CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

CODICE DEONTOLOGICO

Approvato con delibera n. 209 del 3 ottobre 2008
(in vigore dal 2 dicembre 2008)

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Titolo V
ESERCIZIO PROFESSIONALE
Capo I
Incarico professionale

Art. 21 (Incarico professionale)
1. L’incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il Consulente e il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo.
2. Il Consulente deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che la sua attività concorre alla realizzazione di una operazione contra legem.
3. In costanza del periodo di sospensione, il Consulente non può promuovere o accettare incarichi professionali.
4. La violazione del comma precedente costituisce aggravante.
Art. 22 (Interesse personale)
1. Il Consulente è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse personale che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
2. L’obbligo di astensione grava sulla società e sull’associazione della quale fa parte come socio o amministratore il Consulente che abbia un interesse personale rilevante ai sensi del comma precedente.
3. Le funzioni di presidente di un collegio arbitrale non possono essere assunti dal Consulente che ha rapporti professionali con altri componenti del collegio ovvero con le parti, salvo espressa autorizzazione di tutti gli interessati.
Art. 23 (Accettazione dell’incarico)
1. E’ opportuno che il Consulente promuova il conferimento dell’incarico professionale per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi e compensi.
2. E’ opportuno che il Consulente che abbia ricevuto incarico verbale ne dia conferma scritta al cliente, così come ad ogni eventuale modifica dello stesso.
3. Salvo casi di forza maggiore, il Consulente, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico, deve accertarsi con il cliente che la sostituzione sia stata tempestivamente resa nota ed entrare, senza indugio, in contatto con il collega medesimo per rendere effettivo il subentro.
4. Il Consulente, a qualsiasi titolo sostituito, deve prestare al collega subentrante la collaborazione a tal fine necessaria e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio del cliente.
Art. 24 (Incarico congiunto)
1. Il Consulente che riceve un incarico congiunto con un collega deve stabilire con quest’ultimo rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti. In particolare essi:
a) devono tenersi reciprocamente informati circa le prestazioni eseguite e da svolgere. E’ opportuno che si consultino per concordare la condotta al fine della effettiva condivisione della strategia;
b) devono astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria sfera esclusiva.
2. Il Consulente, al fine di evitare ogni responsabilità, è tenuto a informare l’Ordine della eventuale condotta professionalmente scorretta del collega ove la ritenga difforme dalle disposizioni del presente Codice.
Art. 25 (Compensi)
1. Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l’obbligatorietà
di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
2. E’ opportuno che i preventivi siano resi per iscritto.
Art. 26 (Esecuzione dell’incarico)
1. Il Consulente deve usare la diligenza e perizia richiesta dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
2. Egli deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali dell’incarico affidatogli. In particolare,è tenuto a:
a) dare al cliente le informazioni necessarie ad assicurare la piena consapevolezza circa il tipo di prestazione richiesta;
b) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nelle proprie prestazioni, al cui onere è tenuto se sono a lui imputabili;
c) rendere noto, nel corso dell’incarico, dei dati essenziali al cliente.
Art. 27 (Cessazione dell’incarico)
1. Il Consulente non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il Consulente non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, al determinarsi di una causa di cessazione dell’incarico il Consulente deve avvisare tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il rapporto con un preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni caso in condizione di non subire pregiudizio.
4. Il Consulente che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
5. Il Consulente è tenuto a rinunciare all’incarico prima di agire giudizialmente verso il proprio cliente.
Art. 28 (Inadempimento)
1. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale che derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi del cliente.
2. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale che derivi dalla inosservanza di quanto previsto all’art. 9.
Art. 29 (Restituzione dei documenti)
1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della liquidazione del compenso, e non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando sia necessario alla tutela della propria posizione.
Art. 30 (Richieste di pagamento)
1. In costanza del rapporto professionale non formalizzato per iscritto, il Consulente può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti commisurati alla quantità e complessità dell’incarico.
2. Il Consulente cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi manifestatamene sproporzionati all’attività svolta, quando determina un pregiudizio economico al cliente, costituisce aggravante.
4. In caso di mancato pagamento, il Consulente non può chiedere un compenso maggiore di quello già indicato salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.
Art. 31 (Pubblicità informativa)
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.
2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'Ordine.
Art. 32 (Rapporto di lavoro subordinato)
1. Nel caso in cui venga richiesto di una condotta non conforme alle disposizioni del presente Codice, il Consulente che eserciti la professione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato è esonerato da responsabilità a condizione che lo comunichi preventivamente e per iscritto al soggetto da cui dipende gerarchicamente.
2. Fatto salvo quanto previsto al primo comma, costituisce aggravante la condotta del Consulente che ha preteso dai colleghi che da lui dipendono gerarchicamente condotte non conformi alle disposizioni del presente Codice


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