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LEGGE 11 GENNAIO 1979, n. 12
NORME PER L’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO Aggiornata all'11 aprile 2007
TITOLO II
ALBI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO E CONDIZIONE PER L’ISCRIZIONE
Art. 8. Albo dei consulenti del lavoro
E’ istituito in ogni provincia l’albo dei consulenti del lavoro. Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare l’attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali. L’albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l’eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l’iscritto. L’albo è compilato secondo l’ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell’albo stabilisce l’anzianità. Art.8-bis – Coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbaino presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti possono sostenere l’esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Art. 9. Condizioni per l’iscrizione nell’albo L’iscrizione nell’albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l’interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero documento attestante che l’interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all’Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità; b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all’esercizio della professione rilasciato dall’ispettorato regionale del lavoro competente per territorio; c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto; d) certificato del casellario giudiziario; e) certificato di buona condotta morale e civile; f) certificato di godimento dei diritti civili; g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione; h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento i) documentazione attestante l’elezione di domicilio professionale. Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l’esame di Stato, ai fini dell’iscrizione all’albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto b) del presente articolo, l’attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro. Non possono ottenere l’iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall’Albo, salvo quanto stabilito dall’articolo 38. Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro delibera in ordine all’iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l’interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l’interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale. Qualora il consiglio provinciale non provveda entro il termine stabilito dal precedente terzo comma, l’interessato, entro trenta giorni, può ricorrere al Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi. Art. 10. Cancellazione dall’albo Il consiglio provinciale dispone la cancellazione dall’albo dell’iscritto, d’ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi: a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili; b) quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 4. Per i provvedimenti di cancellazione dall’albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare. Il consulente del lavoro può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente che viene reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione. ... precedente |