Ordine dei Consulenti del Lavoro
LEGGE 11 GENNAIO 1979, n. 12

NORME PER L’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI
CONSULENTE DEL LAVORO
Aggiornata all'11 aprile 2007

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TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40. Consulenti già iscritti nell’albo
I consulenti del lavoro già iscritti nell’albo al momento dell’entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all’esercizio della professione.
Resta fermo l’espletamento dell’esame già regolarmente fissato o in corso di svolgimento presso gli ispettorati provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conseguimento dell’abilitazione da parte dei candidati che avranno superato le prove di esame.
Art. 41. Abrogazioni
Gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la legge 12 ottobre 1964, n. 1081 e tutte e altre norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.


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