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LEGGE 11 GENNAIO 1979, n. 12
NORME PER L’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO Aggiornata all'11 aprile 2007
TITOLO III CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Art. 11. Composizione del consiglio provinciale
L’Albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell’albo a norma del successivo articolo 15. Il consiglio è composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell’albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento. Sono eleggibili gli iscritti nell’albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione. I componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili. Art. 12. Cariche del consiglio provinciale Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere. Art. 13. Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti. Art. 14 Attribuzioni del consiglio provinciale Il consiglio provinciale: a) cura la tenuta dell’albo dei consulenti della provincia, provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone comunicazione all’ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro; c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell’albo in dipendenza dell’esercizio della professione; d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime; e) adotta i provvedimenti disciplinari; f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale; g) delibera la convocazione dell’assemblea; h) propone al consiglio nazionale le misure del contributo per l’iscrizione all’albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni; i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale. Art. 15. Elezione del consiglio provinciale Il consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’ambito delle rispettive liste. Art. 16. Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere Il consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. Art. 17. Scioglimento o mancata costituzione del Consiglio provinciale Il consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell’assemblea per l’elezione del consiglio. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d’intesa con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti. Art. 18. Assemblea degli iscritti L’assemblea degli iscritti nell’albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei conti. Art. 19. Collegio dei revisori dei conti Presso ogni consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall’assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all’assemblea. Art. 20. Sede e composizione del Consiglio nazionale Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli provinciali tra coloro che abbiano un’anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell’albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più di due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’ambito delle rispettive liste. Ogni consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale. A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell’albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale. Art. 21. Cariche del Consiglio nazionale Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Art. 22. Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletti dai consigli provinciali tra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale. Art. 23. Attribuzioni del Consiglio nazionale Il Consiglio nazionale: a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali b) propone al Ministro di grazia e giustizia, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) dell’articolo 14; c) determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) dell’articolo 14, nonché la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale; d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l’operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli; e) coordina e promuove le attività dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione; f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l’attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti; g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale. La misura delle spettanze di cui alla lettera b) del presente articolo è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Art. 24. Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere nazionale Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica. Art. 25. Vigilanza sul Consiglio nazionale La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d’intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. ... precedente |